Approvata la norma che esclude le case mobili dal valore catastale
Il provvedimento ha assunto numerazione di Legge 7 ottobre 2024, n. 143.
É stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione al DL Omnibus, in cui è contenuta la norma sull’irrilevanza catastale delle case mobili. La legge è entrata in vigore il 7 ottobre 2024 ed è l’esito della riformulazione di due distinti emendamenti, cui ha lavorato FAITA Federcamping.
Emendamento al decreto “Omnibus” (DL 1222): cosa cambia?
In particolare, il testo approvato dispone che:
- Le case mobili sono escluse dalla rilevanza catastale;
- Gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, sono esclusi dalla stima diretta di cui all’art. 30 del DPR 1142 del 1949;
- il valore della stima diretta delle piazzole (aree attrezzate a case mobili e aree non attrezzate) per il pernottamento degli ospiti aumenta rispettivamente dell’85 e del 55 per cento
Irrilevanza catastale delle case mobili: dal 1° gennaio 2025 l'aggiornamento catastale
A partire dal primo gennaio 2025 viene prevista la procedura per la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico per la mappa catastale e per il catasto fabbricati, con termine 15 giugno 2025. Viene poi affidata ad un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Turismo – da emanarsi entro 90 giorni – l’individuazione delle ulteriori fonti informative necessarie all’attività di monitoraggio.
Di seguito il contenuto integrale dell’articolo sull’accatastamento.
«Art. 7-quinquies. – (Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.