CASE MOBILI NEI CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI - PREOCCUPAZIONE PER LA NORMA INSERITA NEL DECRETO DEL FARE
Comunicato stampa:
La soluzione dell’annosa questione case mobili nei campeggi, che come è stato nei giorni scorsi rilevato dalla stampa “segnalata esclusivamente da Assocamping Confesercenti al Governo e presso tutte le sedi istituzionali nazionali e regionali, per risolvere alcune questioni interpretative, spesso causa di sequestri e di blocco dell’attività turistico-ricettiva all’aperto”, pare allontanarsi proprio per effetto delle modifiche apportate con il D.L. Semplificazioni.
L'art. 3 co. 1 lett. e.5) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) dove si definiscono quali s gli interventi di nuova costruzione soggetti a regime autorizzativo, con la modifica apportata dal D.L. Semplificazioni ha acquisito ora questa dizione:
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee,ancorchè siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno di turisti.
Infatti proprio ieri ha fatto il suo ingresso in un’ aula di tribunale la norma modificata del D.P.R. 380. Si discuteva infatti l’appello relativo all’istanza di dissequestro della case mobili presentata da un Campeggio in Sardegna. In udienza la difesa ha prodotto il nuovo testo dell'art 3 e. 5) del DPR 380/01, ma la Procura , davanti al Collegio, ha affermato che proprio il nuovo testo della norma conferma la necessità dell'autorizzazione edilizia per le case mobili presenti all'interno del campeggio.
Faita Toscana insieme alla Federazione Nazionale, coscienti della delicatezza della questione, per la soluzione della quale più volte nel corso degli anni e ad ogni livello si erano spese, avevano già rilevato una grave perplessità sull’interpretazione che poteva derivare dalla norma e non avevano avallato una siffatta formulazione.
Dopo la pubblicazione del decreto ha pertanto coinvolto i propri legali specializzati in materia, i quali hanno confermato che il testo lascia ampio spazio interpretativo e reitera errori del passato, aggravati da una tecnica normativa e modalità lessicali destinate a sviare l'interprete.
Per quanto sin qui esposto, la FAITA Federcamping ritiene prioritario e di vitale importanza per le imprese rappresentate dare una diversa e più articolata formulazione dell’emendamento con l'obiettivo di dirimere il conflitto trasversale tra competenze statali, regionali ed interpretazioni giurisprudenziali che continuano a mantenere gli imprenditori "sulla corda", in uno stato di perenne incertezza giuridica. Pertanto proporrà un proprio esaustivo emendamento al decreto licenziato dal Governo all'interno delle "Definizioni degli interventi edilizi" del Testo Unico sull'Edilizia, che si augura possa essere sostenuto dalle altre associazioni del settore, dalle istituzioni locali, dalle forze politiche e dall’Assessore Regionale Scaletti che molto si è spesa a sostegno delle imprese del settore.
Firenze 28 giugno 2013