Statuto

 

ART. 1 - COSTITUZIONE

1) E' costituita tra gli operatori dei complessi turistico- ricettivi dell'aria Aperta della Regione Toscana una libera associazione denominata "Associazione Regionale dei complessi turistico ricettivi all'Aria Aperta Faita Toscana".

2) Essa è una associazione di categoria a carattere regionale per la tutela, la disciplina, la vigilanza, l'assistenza e la rappresentanza dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta ed è un organismo libero ed apolitico di carattere organizzativo e sindacale di categoria senza scopo di lucro.

3) Essa è retta dal presente statuto, nonché dalle norme di legge in materia.

ART 2 - SEDE - DURATA

1) L'Associazione ha sede in Firenze, Via Solferino n.8. La sede potrà essere variata, osservate le disposizioni di legge.

2) L'Associazione estende le sue attività in tutto il territorio della Regione suddivisa in zone di massima concentrazione turistica.

3) L'Associazione ha durata illimitata, e in quanto è Associazione volontaria sarà l'Assemblea degli associati a determinarne lo scioglimento, osservate le disposizioni di legge.

ART. 3 - SCOPI

1) L'Associazione, apolitica e senza scopi di lucro, ha i seguenti scopi istituzionali: a) la prestazione ai propri associati della maggior assistenza possibile in ogni campo che abbia relazione diretta o indiretta con la loro qualità di operatori nell'ambito dell'attività turistico-alberghiera-ricettiva all'aria aperta; b) occuparsi di tutte le questioni economiche, giuridiche, sindacali che interessano la categoria; c) promuovere e sollecitare tutte quelle iniziative e riforme atte a favorire l'avanzamento economico, sociale, professionale e culturale della categoria rappresentata; d) la rappresentanza presso Autorità, Enti e Istituzioni che hanno competenze in ordine alla regolamentazione, alla vigilanza ed alla promozione sulle attività connesse; e) la pacifica risoluzione delle controversie che in rapporto alla attività esercitata, dovessero insorgere fra gli associati, sia individualmente che collettivamente; f) la designazione di propri rappresentanti o delegati in Commissioni e Consessi presso Enti e Autorità, quando lo richieda l'interesse degli associati e tale rappresentanza sia ammessa; g) aderire alla Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico-Ricettivi all'aria Aperta (F.A.I.T.A.) accettandone lo statuto; h) l'espletamento di ogni altro compito che, deliberato dal- l'Assemblea, sia ad esso affidato. Nell'espletamento della propria attività e per il conseguimento dei fini statutari, l'Associazione può promuovere la costituzione di enti collaterali e/o partecipare, con l'impiego di propri mezzi patrimoniali e finanziari, alla attività di Enti e Società.

2) L'associazione, inoltre, si ispira a criteri di disciplina uniforme del rapporto associativo con modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della participazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

ART. 4 - ASSOCIATI

1) Possono far parte dell'Associazione: i titolari e i gesto- ri dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta in possesso di regolare licenza per esercitare l'attività di cui all'art. 1, con sede nella Regione Toscana.

2) Le aziende vengono rappresentate, in seno all'Associazione dal loro titolare o gestore o dal legale rappresentante. In ogni caso la rappresentanza può venire esplicata anche da altra persona all'uopo delegata che stabilmente collabori nell'azienda stessa a livello dirigenziale.

3) Ogni variazione del nome titolare, del gestore o del legale rappresentante dovrà essere indicata tempestivamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Gli associati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Associazione tutti le variazioni dell'azienda, con particolre riferiemento al cambiamento di domicilio, sede legale e amministrativa.

ART.5 - ADESIONE

1) La domanda di ammissione alla qualifica di associato deve contenere gli estremi delle autorizzazioni amministrative necessarie all'espletamento dell'attività commerciale-turistica.

2) L'adesione è data su apposito modulo predisposto dall'Associazione.

3) Essa deve contenere, altresì, la espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano, anche per quanto riguarda la osservanza nei confronti dei terzi degli accordi concretati dall'associazione nell'ambito della sua competenza e per i quali si intende che gli associati rimangano legalmente impegnati come se fossero stati concretati da essi medesimi.

4) Deve contenere, infine, l'impegno di adesione per un periodo di due anni con il corrispondente obbligo di pagare il contributo sindacale nella misura e con le modalità stabilite dal presente statuto.

5) I singoli associati hanno altresì l'obbligo di aderire all'Associazione Territoriale di categoria qualora questa sia costituita e riconosciuta dalla FAITA TOSCANA stessa quale associazione locale con scopi, obiettivi ed attività in sintonia con quelli dell'associazione regionale.

6) Gli associati devono, se richiesti, fornire alla associazione tutti gli elementi e le notizie di carattere generale circa la loro attività esercitata che l'associazione ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni. Sono parimente tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione dei dati della loro attività, con particolare riferimento al cambiamento di sede, denominazione o ragione giuridica, cessione o locazione dell'azienda.

7) Gli associati sono tenuti alla piena osservanza del contratto collettivo di lavoro regolarmente stipulato per il personale dipendente.

ART.6 - AMMISSIONE-RECESSO-ESPULSIONE

1) Sull'ammissione di nuovi associati decide il Consiglio Di- rettivo e le relative deliberazioni devono essere comunicate all'interessato.

2) L'associato che voglia recedere dall'Associazione deve presentare le proprie dimissioni con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del biennio solare, altrimenti l'adesione si intende tacitamente rinnovata per un altro biennio. Qualora il recesso avvenga prima della scadenza del biennio in corso l'associato è tenuto ugualmente al pagamento delle quote associative fino alla scadenza del biennio stesso; fa eccezione il caso di forza maggiore.

3) La qualità di associato si perde: a) per dimissioni, con le modalità di cui sopra; b) per perdita della qualifica di operatore nel settore, con effetto immediato; c) per espulsione, a causa di indempienza degli obblighi statutari, dei deliberati del Consiglio, per indegnità, per immoralità, per turbativa della compagine associativa e, in ogni caso, per danni causati all'associazione o alla categoria; d) per morosità; l'associato moroso è richiamato al pagamento delle quote arretrate secondo quanto previsto al successivo punto 5) dell'art.7.

4) Sui punti b), c) e d) delibera il Consiglio Direttivo.

ART. 7 - MEZZI FINANZIARI

1) I mezzi finanziari di cui si avvale l'associazione per il conseguimento degli scopi associativi sono costituiti: a) dalle quote di iscrizione degli associati; b) dai contributi annuali; c) dalle oblazioni volontarie; d) dai proventi e dei contributi straordinari.

2) L'ammontare e le modalità di versamento dei contributi annuali, delle quote di iscrizione e dei contributi straodinari viene stabilito dal Consiglio Direttivo di anno in anno e ratificato dall'assemblea.

3) I contributi annuali vengono versati dagli associati in una o più soluzioni secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio.

4) Il Consiglio Direttivo delibera anche in ordine alla determinazione ed alle modalità di versamento di ogni contributo che si rendesse indispensabile porre a carico degli associati per far fronte ad esigenze straordinaria della associazione.

5) L'associato moroso è richiamato dal Consiglio Direttivo al pagamento - entro il termine da esso discrezionalmente fissato - delle quote arretrate maggiorate delle eventuali spese; in caso di inadempimento il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti più idonei previsti dal presente statuto e dalle norme di legge in materia, ivi compreso il ricorso alle vie legali.

6) L'associazione ha piena ed incodizionata autonomia nei confronti dei terzi Pubblici e/o privati per quanto concerne questioni di specifica competenza tecnica, fiscale e professionale.

ART.8 - PATRIMONIO

1) Il Patrimonio della associazione è costituito dai beni mo- bili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi legittimo titolo.

2) Sono entrate ordinarie: le quote di iscrizione, i contributi annuali ordinari, i contributi straordinari di cui al punto 4) dell'art.7, gli interessi attivi delle rendite patrimoniali mobiliari e immobiliari.

3) Sono entrate straordinarie: le oblazioni e i contributi volontari degli associati, degli Enti Pubblici e/o privati ed ogni altra entrata proveniente a qualsiasi legittimo titolo anche se non previsto esplicitamente.

4) Le quote associative sono intraferibili come la qualifica di associato, fatta eccezione per i trasferimenti "mortis causa".

5) E' fatto in ogni caso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6) E' previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica uti- lità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.9 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea degli associati; - il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Comitato di Presidenza; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - il Collegio dei Probiviri.

ART.10 - ASSEMBLEE

1) L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con i pagamenti dei contributi associativi e le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati , anche se assenti dissenzienti ed astenuti, ad attenersi ad esse.

2) L'avviso di convocazione deve essere effettuato, a mezzo lettera raccomandata o anche tramite posta elettronica, fax, telegramma, telefax, da inviare a ciascun associato e a tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in casi eccezionali di evidente necessità temporale il termine per la convocazione è ridotto fino ad un minimo di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo (in Italia), del giorno e dell' ora dell'adunanza nonché l'indicazione della seconda convocazione.

3) Ogni associato ha diritto ad un voto; in caso di impedimento, può designare con delega scritta altro associato; ogni delegato non può rappresentare più di due associati.

4) Il Presidente dell'Assemblea è di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo che, all'occorrenza sceglie tra gli intervenuti due scrutatori; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o, in caso di assenza e impedimento anche di quest'ultimo da uno dei membri del Consiglio Direttivo su nomina dell'assemblea stessa. Le funzioni del Segretario dell'Assemblea sono assunte da uno degli associati nominati dall'Assemblea stessa. Il Presidente ha facoltà di fare assistere un Notaio che in tal caso assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea. I verbali dell'Assemblea generale sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario o dagli scrutatori se questi siano stati nominati salvo che le disposizioni di legge prescrivano la redazione notarile dei verbali. Nel verbale devono essere riassunti su richiesta degli associati le loro dichiarazioni.

5) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 5a) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente ai fini della approvazione del Bilancio entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quanto è presente il 50% (cinquanta per cento) degli associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta. In caso di parità, si procede per ballottaggio. Per ogni altra votazione si segue il metodo stabilito dal Presidente. In caso di parità delle votazioni palesi, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Spetta all'assemblea ordinaria: a) formulare il programma delle attività dellaa associazione; b) impartire le direttive di massima attività della associazione; c) trattare gli argomenti che verranno ad essa sottoposti e non riservati alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria per legge o per il presente statuto; d) approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo; e) ratificare le pattuizioni sindacali concluse dal Consiglio Direttivo; f) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo; g) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. h) eleggere i componenti il Collegio dei Probiviri. 5b) L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quanto sono presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione quando è presente il 50% (cinquanta per cento) degli stessi. Ad eccezione dei casi per i quali la legge esige in modo inderogabile una maggioranza speciale (scioglimento e devoluzione del patrimonio e ad eccezione di quanto previsto dal presente statuto in tema di modificazione di esso) le deliberazioni, sono prese sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza assoluta di voti qualunque sia il numero dei votanti non tenendosi conto, per il calcolo di detta maggioranza degli astenuti. Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare su modificazioni da apportare allo Statuto, le sue deliberazioni sono valide, in prima convocazione se ottenute con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati iscritti ed, in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati intervenuti che rappresentino almeno il 3/5 (tre quinti) degli associati iscritti. In caso di parità delle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Spetta all'assemblea straordinaria: a) modificare lo statuto sociale; b) deliberare in merito a quanto sottoposto alla sua approvazione per legge o per il presente statuto; c) deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) La gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto esclusivamente da associati.

2) Il Consiglio Direttivo è composto oltre che dal Presidente dell'associazione, dai membri variabili in base al numero degli associati ed alle esigenze organizzative di esso. La determinazione del numero dei componenti spetta all'assemblea ordinaria che eleggerà il primo Consiglio Direttivo. Le zone di massima concentrazione turistica sono rappresentate nel Consiglio Direttivo ognuna da un membro eletto dagli associati.

3) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere la sostituzione sarà immediatamente effettuata in base alla graduatoria conseguita nell'elezione dell'assemblea. I componenti nominati durante il triennio cessano dalla carica al compimento di detto triennio. Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l'opportunità, procede alla cooptazione, su proposta del Presidente, di altri consiglieri nel numero di due o più, da scegliere tra gli associati e non, di notoria competenza sul piano sindacale, organizzativo, tecnico, professionale. Qualora il Consigliere dia luogo a tre assenze consecutive senza preventiva giustificazione si intende automaticamente decaduto dall'incarico senza necessità di pronuncia da parte del Consiglio Direttivo.

4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere effettuato, a mezzo lettera raccomandata o anche tramite posta elettronica, fax, telegramma, telefax, da inviare a ciascun membro almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo (in Italia), del giorno e dell' ora dell'adunanza nonché l'indicazione della seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei voti ed in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualsiasi sia il numero dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo risultano da processi verbali trascritti su apposito libro che vengono firmati dal Presidente e conservati presso la sede dell'Associazione.

5) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli associati e agli altri Organi dell'associazione. In particolare: - ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare al Presidente; - cura l'attuazione delle delibere assembleari; - nella prima riunione, dopo le elezioni di ogni triennio elegge nel suo seno il Presidente, il o i Vice Presidenti ed il Comitato di Presidenza di cui al successivo Art.13); - provvede a quanto sia necessario al raggiungimento dei fini dell'Associazione; - determina i contributi sindacali a carico degli associati; - designa i suoi rappresentanti in tutti gli organi in cui tale rappresentanza sia richiesta o necessaria. - E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore della Associazione, i cui compiti sono stabiliti dal Regolamento di Organizzazione - Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno, se necessario, essere costituiti Comitati e Commissioni ristrette per lo studio di problemi relativi a particolari materie. I componenti di tali Commissioni potranno essere cooptati anche al di fuori dei Consiglieri e Associati stessi. - Al Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere, al Segretario, al Direttore ed ai membri dei Comitati delle Commissioni e collaboratori - anche esterni -, incaricati di servizi ed attività per l'Associazione potrà essere riconosciuto, a seconda dei casi, oltre al rimborso spese anche un compenso.

ART.12 - IL PRESIDENTE

1) Il Presidente rappresenta l'associazione ad ogni effetto di legge e statutario di fronte ai terzi ed in giudizio.

2) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo qualora non vi abbia provveduto l'assemblea ordinaria in sede di nomina del Consiglio Direttivo stesso.

3) La durata in carica del Presidente è pari a quella del Consiglio stesso; Il Presidente è rieleggibile; In caso di assenza e di impedimento è temporaneamente sostituito in tutte le sue funzioni o parte di esse da un Vice Presidente; In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo viene integrato con il primo dei non eletti e procede successivamente all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica fino alle successive elezioni annuali; Il Presidente, laddove si ravveda la necessità di ordine tecnico burocratico può chiedere, previo parere del Consiglio Direttivo, l'assistenza di persona estranea all'Associazione.

4) Spetta al Presidente: - convocare l'Assemblea e riunire il Consiglio Direttivo; - attuare le direttive fissate dalle Assemblee e dal Consiglio Direttivo; - curare l'osservanza della disciplina associativa; - curare i rapporti dell'associazione con le pubbliche amministrazioni e con le Organizzazioni turistiche; - esercitare tutte le altre funzioni demandategli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, adottare i provvedimenti di competenza di quest'ultimo salvo ratifica nella prima riunione di esso; - presiede di diritto il Consiglio Direttivo e le assemblee.

ART.13 - COMITATO DI PRESIDENZA

1) Il Comitato di Presidenza è costituito da membri del Consiglio Direttivo ed assiste il Presidente nel disbrigo di tutta l'attività dell'associazione secondo le indicazioni approvate dal Consiglio Direttivo stesso.

2) Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente dell'associazione che lo presiede, dal o dai Vice Presidente/i, da 4 (quattro) consiglieri eletti e da due o più cooptati. I componenti il Comitato esecutivo devono dare preventivamente il loro formale assenso alla accettazione della carica. Essi durano in carica nei limiti della durata del Consiglio stesso.

3) Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente qualora lo ritenga opportuno e senza modalità o termini.

4) Il Comitato esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo nei limiti della delega conferita e limitata a parte delle funzioni di quest'ultimo; il suo operato è soggetto alla convalida del Consiglio Direttivo.

ART.14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati anche al di fuori degli associati dall'assemblea ordinaria. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i suoi membri un Presidente.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare le entrate sociali, le spese e la gestione dei fondi, nonché il patrimonio dell'associazione affinché gli atti di amministrazione siano conformi allo Statuto ed alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Ha altresì il compito di partecipare all'esame ed alla discussione dei bilanci annuali redigendone la relativa relazione.

ART.15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) Al Collegio Arbitrale è deferita la risoluzione di tutte le controversie comunque derivanti dalla applicazione e dalla interpretazione delle disposizioni del presente Statuto, nonché quelle derivanti dalle deliberazioni prese dai competenti Organi, nonchè quelle fra associati, fra associati ed associazione, fra associati e organi della associazione, e fatta eccezione per i casi in cui è tassativamente escluso per legge l'arbitrato.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'assemblea ordinaria fra gli associati. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Collegio provvederà nel suo seno alla elezione del proprio Presidente.

3) La parte che voglia promuovere l'arbitrato deve darne comunicazione all'altra parte ed al Collegio dei probiviri con lettera raccomandata A/R.

4) Il lodo deve essere emesso entro 30 gg. dal ricevimento della ultima raccomandata A/R e deve essere comunicato a tutte le parti in controversia a cura del Collegio stesso entro i 15 gg. successivi alla sua emissione tramite raccomandate A /R. Il lodo arbitrale è "ex bono et aequo", irrituale, definitivo e vincolante per le parti che devono adeguarsi alla decisione pena la radiazione dalla associazione su delibera del Consiglio Direttivo. Il lodo arbitrale non ha effetti fra le parti in controversia fino alla sua emissione e non da luogo a risarcimento dei danni.

ART.16 - ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione operativa interna è stabilita dal Regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 - BILANCI

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro il primo trimestre dell'anno solare successivo a quello di chiusura.

ART.18 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori anche fra i non associati ai quali sarà affidata la gestione ordinaria e straordinaria nella fase di liquidazione ed il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle della associazione o a fini di pubblica utilità, osservate le disposizioni di legge in materia.

ART.19 - DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Presidente e dal Consiglio o da almeno un terzo degli associati. Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'Assemblea straordinaria secondo le norme del presente statuto. Per quanto non previsto, nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Firmato in Originale: Giuseppe Doveri
Dottor Giuseppe Greco Notaio

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